UNESCO |
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Quella di “Sito Patrimonio dell'Umanità” è la denominazione ufficiale delle aree registrate nella Lista del Patrimonio dell'Umanità (c.d. “World Heritage List”) della Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità. La Convenzione è un documento adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) il 16 novembre 1972 al fine di identificare e tenere sempre aggiornata la lista di tutti quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. La Convenzione ha istituito un Comitato, il Comitato per il Patrimonio dell'Umanità (c.d. World Heritage Committee) che ha sviluppato un insieme di criteri - attualmente, 10 - per l'inclusione dei siti in tale lista. “Patrimonio dell'Umanità” è un sito culturale o naturale che si considera insostituibile e minacciato, quindi meritevole di tutela e conservazione. Si tratta di luoghi che devono essere conservati per sempre perché rappresentano la testimonianza di un momento importante e significativo della cultura umana. |
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Ma è anche un modo per responsabilizzare quei Paesi che detengono questi beni e far sì che vengano tutelati e protetti. Sono tutti patrimoni che rappresentano il punto di riferimento, il modello, l’entità dei popoli e costituisce l’eredità del passato che ci viene in prestito dalle generazioni passate e che noi dobbiamo restituire intatta alle generazioni future. Molti paesi però non sono in grado di proteggere e mantenere un sito del Patrimonio Mondiale per varie ragioni. La Convenzione incoraggia i Paesi che l’hanno sottoscritta a identificare e tutelare il proprio patrimonio, che sia o meno iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.La differenza tra un sito del Patrimonio Mondiale e un sito del patrimonio nazionale risiede nel concetto di “eccezionale valore universale”. I siti scelti per costituire il Patrimonio Mondiale sono selezionati per le loro caratteristiche specifiche, che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo. In base alla Convenzione, i paesi riconoscono che i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che si trovano sul proprio territorio - senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di proprietà - costituiscono un patrimonio “alla cui salvaguardia l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare”. Senza il sostegno degli altri paesi, alcuni di questi siti potrebbero rischiare di subire dei danni, o peggio ancora, di scomparire, molto spesso per mancanza dei fondi necessari alla loro conservazione. La Convenzione rappresenta, quindi, un accordo, volto a garantire le risorse intellettuali e finanziarie (entro i limiti delle disponibilità) necessarie per la salvaguardia dei siti della Lista del Patrimonio Mondiale. Secondo l'ultimo aggiornamento effettuato nella riunione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità a Parigi il 19 giugno 2011, la Lista è composta da un totale di 936 siti (di cui 725 beni culturali, 183 naturali e 28 misti) presenti in 153 Stati del mondo. Attualmente l'Italia è lo Stato che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell'Umanità (ben 47 siti), seguita dalla Spagna e dalla Cina (rispettivamente con 43 e 41 siti). Il vantaggio principale connesso alla ratifica della Convenzione per il patrimonio mondiale è dato dall’appartenenza a una comunità internazionale che apprezza e tutela questi beni di importanza universale. Gli Stati membri della Convenzione uniscono gli sforzi per tutelare il patrimonio culturale e naturale mondiale ed esprimono così l’impegno comune di salvaguardare la nostra eredità per le generazioni future. Il prestigio dato dall’essere Stato membro della Convenzione ed avere siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale accresce la sensibilizzazione nei confronti della tutela del patrimonio. In particolare, per i paesi in via di sviluppo, uno dei principali vantaggi legati alla ratifica, è l’accesso al Fondo per il patrimonio mondiale (c.d. World Heritage Fund). Possono anche essere concessi aiuti di emergenza in caso di azioni urgenti necessarie a fronteggiare danni dovuti a disastri naturali o all’azione dell’uomo. Oggi, il concetto di Patrimonio mondiale è ben compreso, tanto che i siti iscritti nella Lista attirano la cooperazione internazionale e i progetti di tutela del patrimonio possono ricevere aiuti finanziari da numerose fonti diverse. Inoltre, i piani di gestione, richiesti all’atto dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, rappresentano uno strumento utile per la definizione di misure adeguate per la conservazione del sito, per ottimizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili e per le procedure di monitoraggio. Infine, l’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale comporta una maggiore sensibilizzazione del pubblico nei confronti del sito e dei suoi valori eccezionali, rafforzando anche le attività turistiche sul sito. Quando queste ultime sono adeguatamente pianificate e organizzate nel rispetto dei principi del turismo sostenibile, possono costituire una risorsa non indifferente per il sito e per l’economia locale. La Convenzione definisce le diverse tipologie di sito (culturale e naturale) da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale, stabilisce i doveri degli Stati membri nell’individuazione dei siti e il loro ruolo nella salvaguardia e conservazione degli stessi. Gli Stati sono incoraggiati a integrare i programmi di tutela del patrimonio culturale e naturale negli strumenti di pianificazione, ad assicurare personale sufficiente e servizi idonei all’interno dei siti, e intraprendere ricerche scientifiche e tecniche per la conservazione degli stessi. La Convenzione stabilisce l’obbligo per gli Stati di fornire regolarmente al Comitato per il patrimonio mondiale un rapporto sullo stato di conservazione dei siti iscritti, incoraggia a sensibilizzare il pubblico nei confronti dei siti del patrimonio mondiale e a migliorare la loro protezione attraverso programmi di informazione e di educazione, stabilisce le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo per il patrimonio mondiale e le condizioni per usufruire dell’assistenza finanziaria internazionale. Nella Convenzione sono definite le funzioni del Comitato per il patrimonio mondiale, le modalità di elezioni dei membri, la durata del mandato e l’elenco degli organi consultivi. Il Comitato si riunisce una volta l’anno ed è costituito da 21 rappresentanti degli Stati membri della Convenzione eletti dall’Assemblea Generale per un mandato di un massimo di 6 anni. E’ responsabile dell’applicazione della Convenzione, stabilisce l’utilizzo del Fondo per il Patrimonio Mondiale e concede aiuti finanziari su richiesta degli Stati membri. Il Comitato decide l'iscrizione di un sito sulla Lista del Patrimonio Mondiale e può rimandare la propria decisione richiedendo allo Stato proponente di fornire maggiori informazioni, esamina i rapporti sullo stato di conservazione dei siti iscritti e chiede agli Stati membri di adottare specifiche misure quando un sito non è adeguatamente gestito, decide anche quando iscrivere o togliere un sito dalla Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo e può decidere la cancellazione di un sito dalla Lista del Patrimonio Mondiale. Il Comitato decide anche sulla iscrizione e sulla cancellazione dei siti nella c.d. “Danger List” (ossia la Lista dei Patrimoni in pericolo). Per la prima volta nella storia della Convenzione, a Siviglia, nel 2009, il Comitato ha deciso la cancellazione di un sito dalla lista - il sito era quello della città di Dresda, in Germania. Il Comitato ha infine il potere di consultare organizzazioni esterne alla Convenzione e di richiedere ai Paesi membri di migliorare la gestione dei propri siti quando necessario. L'Assemblea Generale di tutti gli Stati membri della Convenzione si riunisce durante le Conferenze Generali dell'UNESCO. L'Assemblea elegge i membri del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità e concorda le quote di partecipazione dei Paesi al World Heritage Fund, ossia il fondo finanziario della Convenzione. I lavori della Convenzione sono portati avanti dal Comitato per il Patrimonio dell'Umanità. Il Comitato rimane in carica per 4 anni. Il Comitato, inoltre, nomina il Bureau, un organo formato dai rappresentanti di 7 Stati Membri, i quali devono coordinare il lavoro del Comitato organizzandone i lavori e le riunioni. Il Bureau ha durata un anno. Il ruolo dell'UNESCO nella Convenzione è principalmente quello di: incoraggiare i paesi a firmare la Convenzione e ad assicurare la protezione del loro patrimonio culturale ed ambientale; incoraggiare le Parti della Convenzione a nominare siti per l'inclusione nel Patrimonio dell'Umanità nel loro territorio nazionale; incoraggiare le Parti della Convenzione a mettere in piedi un sistema di gestione delle informazioni relative allo stato di conservazione dei siti Patrimonio dell'Umanità; aiutare le Parti a salvaguardare i siti Patrimonio dell'Umanità fornendo assistenza tecnica e formazione; fornire assistenza per siti in pericolo; essere di supporto alle attività di sensibilizzazione sulla conservazione dei siti; incoraggiare la partecipazione delle comunità locali nella conservazione dei siti Patrimonio dell'Umanità; incoraggiare la cooperazione internazionale nella conservazione dei siti Patrimonio dell'Umanità. I soggetti attuatori sono: gli Stati parte, l’Assemblea Generale, il Comitato del Patrimonio Mondiale, il Centro del Patrimonio Mondiale e gli Organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale. Gli Stati parte sono i paesi che hanno aderito alla Convezione per il Patrimonio Mondiale. Essi provvedono a individuare e proporre i siti da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale e sono responsabili della conservazione dei valori dei siti dichiarati Patrimonio Mondiale; essi infatti relazionano periodicamente sulle loro condizioni. L’Assemblea generale comprende tutti gli Stati parte della Convenzione. Si riunisce una volta ogni 2 anni durante la sessione ordinaria della Conferenza Generale dell’UNESCO per eleggere i membri del Comitato, per esaminare la contabilità del Fondo per il Patrimonio Mondiale e per prendere decisioni sulle principali linee politiche. Il Comitato del Patrimonio Mondiale è il comitato intergovernativo responsabile dell’applicazione della Convenzione. E’ assistito da un segretariato (Centro del Patrimonio Mondiale) che ne attua le decisioni e si avvale della consulenza tecnico scientifica di alcune organizzazioni internazionali di riferimento. Il Centro del Patrimonio Mondiale è il punto focale e di coordinamento, nell’ambito dell’UNESCO, per quanto riguarda il Patrimonio Mondiale e svolge il ruolo di Segretariato del Comitato, organizzando le riunioni statutarie, elaborando e proponendo le linee politiche e assicurando l’attuazione delle decisioni del Comitato, in collaborazione con gli Stati membri e con gli organi consultivi. Il Centro, in collaborazione con gli Stati parte della Convenzione e con gli organi consultivi, riceve, registra, verifica, archivia e trasmette agli Organi consultivi le proposte d’iscrizione sulla Lista del patrimonio mondiale, organizza e coordina il monitoraggio dei beni della Lista del Patrimonio Mondiale, coordina l’assistenza internazionale e l’attuazione dei programmi e dei progetti del Comitato, promuove la conoscenza del Patrimonio Mondiale e della Convenzione mediante la diffusione d’informazioni al grande pubblico. Gli Organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale sono: l’ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali), l’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) e l’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura). Tra le loro attività principali, gli organi consultivi supportano il Centro del Patrimonio Mondiale nella preparazione della documentazione per il Comitato, verificano sullo stato di conservazione dei beni del Patrimonio Mondiale ed esaminano le richieste di assistenza internazionale, valutano i beni proposti per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, presentando i rapporti al Comitato (ICOMOS e IUCN), mettono a disposizione la consulenza di esperti di conservazione dei siti culturali e formazione (ICCROM). Gli articoli 1 e 2 della Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità definiscono le tipologie dei beni che possono essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Fanno parte del patrimonioculturale del nostro pianeta: “i monumenti”: opere architettoniche, di scultura o di pittura monumentali: (opere plastiche o pittoriche monumentali), elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza (gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico) ; “ i complessi” (gli agglomerati) : gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale, dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza (dall’aspetto storico, artistico o scientifico); i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte (coniugate) dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le aree (siti) archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico. Fanno parte del patrimonio naturale del nostro pianeta: “i monumenti naturali”, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico; “ le formazioni geologiche e fisiografiche” e le zone precisamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione; “ i siti naturali” oppure le zone naturali precisamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale (dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale). Inoltre, le Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione (punti 45-47) definiscono: “ Patrimonio misto” (culturale e naturale) i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e naturale. “ Paesaggi culturali” sono i beni culturali che rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura” così come definiti all’art. 1 della Convenzione e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali. I siti naturali sono formazioni fisiche o biologiche che hanno valore estetico o scientifico straordinario. I siti misti, frutto dell'azione combinata della natura e dell'uomo, conservano la memoria di modi di vita tradizionali e rappresentano il legame tra la natura e la cultura.
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Alla Convenzione hanno aderito oltre 180 Stati. I paesi firmatari della Convenzione possono proporre la candidatura di nuovi siti per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. A tal fine, ciascun paese deve preparare un “inventario” dei principali siti naturali e culturali che si trovano nel proprio territorio, (la c.d. Lista Propositiva), che costituisce l’elenco dei beni che uno Stato membro intende iscrivere negli anni successivi. All’atto della richiesta di iscrizione, lo Stato membro invia al Centro del Patrimonio Mondiale il dossier di candidatura. Le Linee Guida forniscono tutte le indicazioni per la redazione del dossier, che deve contenere tutta la documentazione e la cartografia necessarie. Il Centro effettua una prima verifica in merito alla completezza della documentazione ricevuta, richiedendo, se lo reputa opportuno, eventuali integrazioni. |
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Se la documentazione inviata soddisfa i requisiti di completezza nei termini stabiliti, viene inoltrata agli Organi consultivi per la valutazione. La decisione finale sulla iscrizione spetta al Comitato del Patrimonio Mondiale. Il Comitato si riunisce una volta l’anno per decidere quali siti verranno iscritti nella Lista del patrimonio mondiale; lo stesso può anche decidere di rimandare la decisione, richiedendo ulteriori informazioni, oppure rifiutare l’iscrizione. Dal 2002 il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di porre una restrizione all’iscrizione di nuovi siti, limitando le richieste ammissibili ad una sola candidatura per ogni Stato, entro il tetto massimo complessivo di 30 siti da esaminare (oltre a siti rinviati dagli anni precedenti), sulla base di priorità che premiano gli Stati meno rappresentati nella Lista. Dal 2004, il limite per ogni paese è stato elevato a 2 candidature, di cui almeno una relativa a beni naturali, mentre il tetto massimo da esaminare è stato portato a 45 siti, compresi i siti rinviati dagli anni precedenti. Come già detto, perché un sito sia iscritto nella Lista del patrimonio mondiale, esso deve presentare un eccezionale valore di universalità, unicità ed insostituibilità (nel caso andasse perduto) e soddisfare almeno uno dei 10 criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale. Perché un bene sia considerato di eccezionale valore universale, deve anche soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità così come definite nelle Linee Guida e deve essere dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la salvaguardia. Le Linee Guida costituiscono lo strumento fondamentale per la pratica attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Predisposte per la prima volta nel 1977, le Linee guida vengono periodicamente aggiornate per recepire le decisioni del Comitato del Patrimonio Mondiale. L’edizione attualmente vigente delle Linee guida è quella del gennaio 2008, WHC. 08/01. Sino alla fine del 2004, in base alle Linee guide operative del 2002, un sito per essere inserito nella lista doveva rispondere, oltre al criterio di autenticità, ad uno o più criteri scelti da un elenco di 6 criteri per i siti culturali e di 4 criteri per i siti naturali. Con l'adozione delle Linee Guide operative del 2005 esiste un unico elenco di 10 criteri - valido sia per i beni culturali che naturali - così strutturato:
1) rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
2) mostrare un importante cambiamento culturale di valori umani, in un determinato arco temporale o in una determinata area culturale del mondo, con riguardo agli sviluppi nell'architettura o nella tecnologia, nelle arti monumentali, nell’urbanistica o nella progetta zione del paesaggio;
3)
costituire una testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà ancora vivente o che è scomparsa;
4)
essere un esempio straordinario di un tipo di costruzione, o di complesso edili zio, architettonico o tecnologico, o di paesaggio che illustri uno o più periodi significativi della storia umana;
5)
essere un esempio straordinario di un insediamento umano tradizionale o di occupazione del territorio tradizionale, di uso del suolo o di uso del mare, che è rappresentativo di una o più culture, o dell’intera zione umana con l’ambiente, soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di cambiamenti irreversibili;
6)
essere direttamente o tangibilmente associato con eventi o tradizioni viventi, con idee, o con convin zioni, con opere artistiche e letterarie di significato universale eccezionale (il Comitato ritiene che questo criterio dovrebbe essere preferibilmente usato insieme con altri criteri);
7)
rappresentare fenomeni naturali ecce zionali o aree di eccezionale bellezza naturale e importanza estetica;
8)
essere esempi straordinari che rappresentano gli stadi principali della storia della terra, incluse testimonian ze di vita, significativi processi geologici in corso nello sviluppo della forma del territorio, o significative caratteristiche geomorfiche o fisiografiche;
9)
essere esempi straordinari che rappresentano significativi processi ecologici e biologici in corso nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, costieri e marini e di comunità di piante e animali;
10)
contenere i più importanti e significativi habitat naturali per la conserva zione in situ delle biodiversità, comprese quelle contenenti specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione. |
I primi 6 criteri si riferiscono ai siti culturali e gli altri 4 a quelli naturali. I criteri sono regolarmente revisionati in modo da riflettere l'evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Una significativa revisione si ebbe, come detto, nel 1995, anno in cui il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indicazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi come opere congiunte della natura e dell’uomo. Questo riconoscimento dei beni paesaggistici riflette una mutata sensibilità e consapevolezza del valore che il contesto può rivestire, al di là o in aggiunta al valore intrinseco dell'emergenza monumentale; una scala territoriale in cui le singole testimonianze monumentali sono collegate alla storia, all'immagine ed ai valori culturali di interi contesti paesaggistici. Poiché ciascun sito può essere eletto come patrimonio culturale dell’umanità in funzione di una o più motivazioni, il numero complessivo di criteri di selezione rappresenta una misura indiretta del valore qualitativo, oltre che quantitativo del sito inserito nella lista. Se un patrimonio rispetta solo criteri compresi tra il 7° ed il 10° viene considerato di interesse naturale (ad es.: Cascate Vittoria, Grande Barriera Corallina, Isole Galápagos, Monti d'Oro dell'Altaj, Parco nazionale delle Carlsbad Caverns, Parco nazionale di Yosemite, Santuari del panda gigante, Sito fossile del Pozzo di Messel). Se un patrimonio rispetta solo criteri tra il 1° ed il 6° viene considerato di interesse culturale (ad es.: Cammino di Santiago de Compostela, Cueva de las Manos, Esercito di terracotta, Miniera di sale di Wieliczka, Parco nazionale di Rapa Nui, Samarcanda, Sito archeologico di Troia, Statua della Libertà). Se un patrimonio è sia culturale che naturale, allora si dice che è misto (ad es.: Lapponia, Machu Picchu, Monte Taishan, Monte Wuyi, Monti Huangshan, Paesaggio culturale ed ecosistema di Lopè-Okanda, Parco nazionale Kakadu, Regione dei Laghi Willandra, Regione selvaggia della Tasmania, Monte Athos, Tassili n’Ajjer).
La protezione e la gestione dei beni del patrimonio mondiale devono assicurare che l’eccezionale valore universale, le condizioni di integrità e/o di autenticità presenti al momento dell’iscrizione vengano mantenuti o migliorati. Tutti i beni iscritti nella Lista per il Patrimonio Mondiale devono essere protetti, nel lungo termine, da adeguate norme, regolamenti, misure istituzionali e/o tradizionali per la conservazione e la gestione, in modo da garantirne la salvaguardia. Le norme e i regolamenti a livello nazionale e locale devono essere tali da garantire la sopravvivenza del bene e tutelarlo nei confronti dello sviluppo e dei cambiamenti che potrebbero diminuire l’eccezionale valore universale, l’integrità o l’autenticità del bene. Gli Stati membri devono anche assicurare la piena ed effettiva attuazione di tali misure. Per sottolineare l’importanza di un’adeguata gestione del patrimonio, nel 2002, nel corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la Dichiarazione di Budapest invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio mondiale. Ciascuna richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve quindi essere accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l’eccezionale valore del sito sarà tutelato. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un’efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito. In Italia, la legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO” introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione; la legge prevede l’approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione. I siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale sono sottoposti da parte del Centro del Patrimonio ad un costante monitoraggio, che ha l’obiettivo di verificare la conservazione nel tempo dei valori universali eccezionali per i quali essi hanno ottenuto l’iscrizione. All’interno delle Linee Guida sono previste 3 modalità di verifica dello stato di conservazione e gestione dei siti: il Rapporto periodico, che deve essere redatto ogni 6 anni per tutti i siti iscritti; il Monitoraggio reattivo, che viene effettuato di volta in volta nel caso di siti interessati da particolari situazioni di rischio; la Lista del Patrimonio in pericolo, in cui vengono iscritti i siti soggetti a gravi pericoli che possono causarne la perdita o un grave danneggiamento. Quanto al Rapporto periodico, ogni 6 anni, gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a presentare alla Conferenza generale dell’UNESCO, tramite il Comitato per il Patrimonio Mondiale, un rapporto informativo relativo ai provvedimenti amministrativi e legislativi adottati e alle azioni intraprese per l’attuazione della Convenzione, compreso lo stato di conservazione dei beni del patrimonio mondiale collocati nel proprio territorio. I Rapporti periodici, oltre a fornire una valutazione riguardo al mantenimento nel tempo dell’eccezionale valore universale dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e informazioni aggiornate sugli eventuali cambiamenti avvenuti nel tempo, costituiscono uno strumento per la cooperazione regionale e lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati parte. Quanto al Monitoraggio reattivo, tale procedura viene applicata quando si verificano circostanze eccezionali che possono influire sullo stato di conservazione dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il Monitoraggio reattivo è previsto anche nel caso di beni iscritti o che devono essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo e nelle procedure per l’eventuale cancellazione dei beni dalla Lista del Patrimonio Mondiale. In questi casi gli Stati parte vengono invitati a sottoporre al Comitato, attraverso il Centro del Patrimonio Mondiale, relazioni analitiche e studi di impatto sulle specifiche questioni che minacciano il sito. La procedura di Monitoraggio reattivo da parte del Comitato è volta principalmente ad assicurare che vengano adottate tutte le misure possibili per evitare la cancellazione di un bene dalla Lista e ad offrire, con il supporto degli Organi consultivi, cooperazione tecnica nella ricerca di soluzioni adeguate ai problemi che possono metterne a rischio la conservazione. Sulla base delle informazioni raccolte, il Comitato può decidere che il sito non è seriamente danneggiato e che non devono essere intraprese ulteriori azioni, oppure può decidere che venga mantenuto nella Lista, a patto che lo Stato parte prenda le misure necessarie entro un periodo di tempo ragionevole. Quando i dati indicano che il bene si è deteriorato al punto che i valori per i quali era stato iscritto nella Lista sono irrimediabilmente perduti, il Comitato può decidere di cancellare il sito dalla Lista informandone prima lo Stato parte interessato, che potrà sottoporre all’attenzione del Comitato ulteriori informazioni e commenti. Per quanto concerne la Lista dei Patrimoni in pericolo, in base alla Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità del 1972 il Comitato può iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo (c.d. “Danger List”) quei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità che sono considerati appunto “in pericolo”, per tutelare i quali sono necessarie azioni importanti. Si tratta dei siti le cui condizioni destano serie preoccupazioni, per i quali esiste una minaccia "grave e precisa" di degrado e che richiedono grandi lavori di manutenzione. Ciò può essere dovuto a varie cause, ad es. al rischio estinzione di specie protette, danneggiamenti di strutture archeologiche, guerre e conflitti armati, calamità naturali, inquinamento, ecc. L’iscrizione di un sito in questo elenco permette di sensibilizzare la comunità internazionale e consente agli specialisti della conservazione di far fronte con efficacia ai problemi specifici. Infatti, spesso anche la sola prospettiva di un’iscrizione in tale Lista è sufficiente per stimolare azioni di conservazione. L’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo prevede che il Comitato elabori e adotti, in accordo con lo Stato parte interessato, un programma di misure correttive e che, successivamente, svolga il monitoraggio della situazione del sito. Attualmente sono 30 i siti inseriti in tale lista. |
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