Patrimonio culturale

In generale, per “patrimonio culturale” si intende l'insieme di tutte quelle cose - dette beni - che per il loro particolare rilievo storico, culturale ed estetico vengono considerati di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un determinato luogo e della relativa popolazione. La definizione di “patrimonio culturale” è piuttosto recente ed è il punto di approdo terminologico di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico. Il luogo di cui costituiscono ricchezza può essere un paese, una città, uno Stato o qualunque altro settore territoriale giuridicamente circoscritto pur restando in ogni caso destinati alla fruizione collettiva. Fonte immagine: http://www.nettunocitta.it/

Con il sostantivo "patrimonio" si allude al valore economico attribuito ai beni che compongono lo stesso patrimonio, proprio in ragione della loro artisticità e storicità. Il termine patrimonio indica, altresì, l’esistenza di una normativa che riguardi l’insieme delle cose di valore: i c.d. “beni culturali”. Ogni Stato disciplina il proprio patrimonio culturale in maniera diversa. I beni che rientrano nella categoria di “patrimonio culturale” sono diversi da Stato a Stato, per es. beni di interesse storico, artistico, archeologico, architettonico, ecc. In questa sezione faremo riferimento alle 2 tipologie di beni che l'Italia fa rientrare nel suo patrimonio culturale, e cioè: i beni culturali e i beni paesaggistici. La disciplina di riferimento del patrimonio culturale italiano è contenuta nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – da ora in avanti denominato solo “Codice” - approvato nel 2004, e vigente ancora oggi, anche se è stato sottoposto a diverse modifiche. Esso elenca in modo preciso quali sono i beni culturali e paesaggistici italiani, dettando anche le norme sulla loro tutela, valorizzazione, regime giuridico, ecc. con particolare riguardo anche ai beni culturali di interesse religioso, sia quelli appartenenti alla Chiesa cattolica che ad altri culti.

Il patrimonio culturale italiano, a norma dell’art.2 del Codice, è costituito dai “beni culturali” e dai “beni paesaggistici”. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati nell’art.134 del Codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Fonte immagine: https://www.savetheworld.it/ - Roma, il Colosseo

L’art.3 del Codice parla della tutela del patrimonio culturale, e l’art.6 della sua valorizzazione. L’art.9 fa riferimento ai beni culturali di interesse religioso.
Per quanto concerne i beni culturali, gli artt. 10 e 11 del Codice ci forniscono l’elenco completo degli stessi.
A norma dell’art. 10, contenuto nel Titolo I° del Codice, sono beni culturali:
1) le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali (Città Metropolitane, Province e Comuni), nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;
2) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
3) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
4) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
Sono inoltre beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art.13 del Codice:
5) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
6) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
7) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
8) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
9) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Sono comprese tra le cose indicate al punto 1) e al punto 5) (comma 1 e comma 3, lettera a): 
10) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
11) le cose di interesse numismatico;
12) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
13) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
14) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
15) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico;
16) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
17) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
18) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
19) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

Salvo quanto disposto dagli artt. 64 e 178 del Codice, non sono soggette alla disciplina del Titolo I° del Codice i beni di cui ai punti 1), 5) e 9) (comma 1 e comma 3, lettere a) ed e) che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.

Fonte immagine: https://www.savetheworld.it/ - Scavi archeologici di Paestum

L’art.11 del Codice dispone che, fatta salva l’applicazione dell’art.10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
1) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’art.50, comma 1;
2) gli studi d’artista, di cui all’art.51;
3) le aree pubbliche di cui all’art.52;
4) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, di cui agli artt.64 e 65;
5) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’art.37;
6) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, di cui all’art.65;
7) i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, di cui agli artt. 65 e 67, comma 2;
8) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni, di cui all’art.65;
9) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’art.50, comma 2.
A norma dell’art.53 del Codice, costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali rientranti nelle tipologie di cui all’art.822 c.c. Essi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dallo stesso c.c.
L’art.54 elenca i beni culturali demaniali inalienabili di cui all’art.53. Essi sono:
1) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
2) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
3) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
4) gli archivi.
Sono inoltre inalienabili:
5) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’art.10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’art.12;
6) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga d oltre 50 anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’art.53;
7) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’art.53, nonchè gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art.53;
8) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’art.53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi del punto 8) dell’articolo precedente;
L’art.101 del Codice menziona gli istituti e i luoghi della cultura. Essi sono:
1) i musei, cioè strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio;
2) le biblioteche, cioè strutture permanenti che raccolgono e conservano un insieme organizzato di libri, materiali ed informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura o lo studio;
3) gli archivi, ossia strutture permanenti che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
4) le aree archeologiche, vale a dire siti caratterizzati dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
5) i parchi archeologici, cioè àmbiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche o dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come musei all’aperto;
6) i complessi monumentali, ossia degli insiemi formati da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insiemi, un’autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
Tali istituti e luoghi della cultura, se appartenenti a soggetti pubblici, sono destinati alla pubblica funzione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione, nonché gli istituti e i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Fonte immagine: https://www.savetheworld.it/ - Roma, Palazzo del Quirinale

Quanto al paesaggio e ai beni paesaggistici, l’art.131 del Codice specifica che per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
L’art.134 del Codice ci fornisce l’elenco dei beni paesaggistici. Essi sono:
1) gli immobili e le aree indicati dall’art.136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141;
2) le aree indicate dall’art.142;
3) gli immobili e le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt.143 e 156.
Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico, a norma dell’art.136:
4) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
5) le ville, i giardini e i parchi, on tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
6) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
7) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
A norma dell’art.142, fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art.156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per il loro interesse paesaggistico:
8) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
9) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
10) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina, e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
11) i ghiacciai e i circhi glaciali;
12) i Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei Parchi;
13) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18/05/2001, n.227;
14) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;
15) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976, n.448;
16) i vulcani;
17) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice;

Le disposizioni previste dal comma 1 di tale articolo non si applicano alle aree che alla data del 6/9/1985:
1) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
2) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n.1444 come zone diverse da quelle indicate al punto 1), e nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art.18 della Legge 22/10/1971, n.865.
La disposizione del comma 1 non si applica ai beni di cui al punto 9), che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, però, con provvedimento emanato ai sensi dell’art.141, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Resta ferma comunque la disciplina derivante dagli atti e provvedimenti di cui all’art.157.

Una particolare importanza è attribuita ai beni che costituiscono il c.d. Patrimonio dell’Umanità, riconosciuti come tali dall’UNESCO. Si tratta di una lista di beni che, in virtù della loro unicità, costituiscono un patrimonio da conservare intatto e da tramandare come tale alle generazioni future. Il compito degli Stati è fare il possibile per mantenere questi “gioielli” il più possibile preservati. Tale elenco vede al primo posto l’Italia, con ben 50 di questi Patrimoni, che dunque fanno del nostro Stato il primatista assoluto per quanto concerne tali beni, ma allo stesso tempo la nostra penisola, essendo “custode” di tali capolavori, ha una grande responsabilità proprio nella loro tutela e conservazione. Ma ciò vale anche per tutti gli altri Stati nel cui territorio sono presenti tali Patrimoni, che devono ugualmente fare il possibile per far sì che tali bellezze siano salvaguardate nel modo migliore possibile. Diversamente, il rischio è che tali beni finiscano nella “Danger List”, cioè la “Lista dei Patrimoni in pericolo”, dove finiscono i Patrimoni dell’Umanità che rischiano di scomparire o che hanno subìto dei danni tali da minarne l’integrità. Gli Stati sono dunque chiamati ad adottare tutte le possibili misure ed accorgimenti perché i Patrimoni dell’Umanità restino il più possibile salvaguardati, tutelati e protetti. Ciò vale non solo per i beni dichiarati Patrimonio dell’Umanità, ma anche per tutti gli altri beni culturali e paesaggistici, che rappresentano pur sempre qualcosa di unico ed irripetibile nella storia dell’umanità.

 Fonte video: http://www.youtube.com/ 

Questo video di Superquark ci spiega quanto costano i beni culturali in Italia, e quindi quanto incide sul bilancio dello Stato, conservare e tutelare queste nostre meraviglie.

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